CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 30
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 27 ott 1960
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi della stessa.
In caso che l'azienda, ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avrà anche la facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di anzianità e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il 10%, della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Storico versioni
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