CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 31

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

In vigore dal 27 ott 1960
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito; presso un Istituto di Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-31-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo