CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 28
INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 27 ott 1960
L'azienda dovrà fornire gratuitamente agli impiegati tecnici, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.
Storico versioni
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