CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 29

ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 27 ott 1960
La retribuzione dell'impiegato è costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennità di contingenza; c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilità. L'impiegato può anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonché con premi di produzione ed in tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella, località ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'età dell'impiegato, nonché nel grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potrà essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui al punto a), b) e c), del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi Costitutivi della retribuzione di cui ai puliti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui al punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque). Chiarimento a verbale Al fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennità di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.
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