CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 27 ott 1960
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo, da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio, non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; ritardi l'inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; ecc.).
Nei provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera fl.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente e dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
Storico versioni
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