CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 27

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 27 ott 1960
L'impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, avrà diritto - indipendentemente da qualsiasi aumento di merito - ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%. Tale aliquota, per l'anzianità maturata fino al 14 giugno 1952 è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato: per l'anzianità maturata dopo tale data, invece, l'aliquota. stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria, per gli impiegati assunti successivamente al 1 giugno 1950 e, per quelli assunti antecedentemente a tale data, un massimo di 12 bienni semprechè non intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, passaggio a categoria superiore. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni, della indennità di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. In caso di passaggio dell'impiegato a categoria, superiore, la cifra corrispendente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dal riporto del 50% degli scatti di cui al comma precedente. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianità maturati antecedentemente il 14 giugno 1952 che, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sono state aumentate del 4%, saranno elevate - con decorrenza dal 1 novembre 1958 - alle seguenti nuove misure globali: UOMINI DONNE 1ª Categoria.................. L. 640 - L. 640 - 2ª Categoria.................. " 540 - " 490 - 3ª Categoria A................ " 460 - " 410 - 3ª Categoria B................ " 430 - " 400 - Chiarimento a verbaleLe parti convengono che la cifra corrispendente al 50% degli aumenti periodici già maturati da riportare in caso di passaggio di categoria degli impiegati, sarà assorbita in occasione della maturazione degli ultimi scatti di anzianità in modo che l'importo di dieci scatti biennali non venga ad essere superiore al 50% del minimo di stipendio della categoria.
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