CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 22

TUTELA DELLA MATERNITÀ

In vigore dal 27 ott 1960
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1959, n. 830, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. Il trattamento economico sarà. il seguente: intera retribuzione per i primi quattro mesi di assenza; meta retribuzione per il 5° e 6° di assenza. L'azienda avrà diritto di dedurre dal trattamento economico spettante all'impiegata quante l'impiegata stessa abbia percepite per atti di previdenza compiuti dall'azienda, allo stesso titolo. Qualora durante lo stato di gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, quando risultino più favorevoli all'impiegata. La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
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