CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 17
TRASFERTA
In vigore dal 27 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, semprechè siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).
L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 30%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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