CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 18

ALLOGGIO

In vigore dal 27 ott 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di tra-sporto che colleghino la località, stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
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