CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 18
97 / 130ALLOGGIO
In vigore dal 27 ott 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di tra-sporto che colleghino la località, stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Storico versioni
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