CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 21
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 27 ott 1960
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
b) nove mesi per anzianità di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti;
c) dieci mesi per anzianità di servizio oltre i sei anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a):
intera retribuzione globale per i primi due mesi; metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b):
intera retribuzione globale per i primi tre mesi metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c):
intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto Assicuratore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti a), b), c), l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento In caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra. il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo. riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza, per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di servizio a tutti gli effetti indennità di anzianità, per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilità ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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