CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 15
TRATTAMENTO IN CASO Di SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 27 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO Di SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DEL LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile di fatto e la contingenza non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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