CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 11

ED A TURNI - MAGGIORAZIONI LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

In vigore dal 27 ott 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'. È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'. Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: - lavoro straordinario diurno (feriale)........... 25% - lavoro straordinario notturno (feriale).......... 50% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati..... 30% - lavoro in giorni festivi.................. 50% - lavoro straordinario festivo................ 60% - lavoro domenicale con riposo conpensativo......... 10% lavoro a turni avvicendati: - turni diurni........................ 4% - turni notturni....................... 15% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo, all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
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