CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 6

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 27 ott 1960
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passerà senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie servizio militare, aspettativa, ecc. non da luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comune destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza. tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
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