CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 9

ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA PASSAGGIO DALLA CATEGORIA SPECIALE

In vigore dal 27 ott 1960
ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA PASSAGGIO DALLA CATEGORIA SPECIALE In caso di passaggio dalla categoria speciale alla categoria impiegatizia, nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianità con la categoria speciale. Agli effetti dell'istituto delle ferie e della malattia, il lavoratore conserverà l'eventuale trattamento più favorevole spettantegli per la sua anzianità di appartenente alla categoria speciale.
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