Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria

Art. 17

GRATIFICA NATALIZIA E 13ª MENSILITÀ

In vigore dal 25 ott 1960
Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio dalle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-17

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