Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 18
COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 25 ott 1960
COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
AGLI EFFETTI DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità, si stabilisce quanto segue:
per l'anzianità maturata fino al 1 gennaio 1945, l'indennità è liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione dal rapporto, esclusa la sola indennità di continenza; per l'anzianità maturata successivamente alla predetta data, l'indennità è liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto.
L'indennità sostitutiva del preavviso è comprensiva anche della indennità di contingenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-18