Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 13
FERIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE INTERMEDIE (EX EQUIPARATE)
In vigore dal 25 ott 1960
FERIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE INTERMEDIE (EX EQUIPARATE)
Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedae è elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggioli periodi fereali contrattualmente fissati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-13