Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 12
PERIODO FERIALE ANNUALE PER GLI OPERAI
In vigore dal 25 ott 1960
Il periodio annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi è elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed è compensato con la retribuzione globale di fatto.
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia, nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni dti ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-12