Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria

Art. 8

VARIAZIONI DELLA INDENNITÀ

In vigore dal 25 ott 1960
L'indennità di contingenza verrà variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verrà fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946 15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno 15 settembre 1946, ed avrà applicazione dal 10 dicembre 1946. Il successivo adeguamento avrà luogo il 1 febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno-15 settembre 1946) e così per i bimestri successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo