Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria

Art. 4

COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO

In vigore dal 25 ott 1960
I nuovi minimi di paga previsti per gli operai dal presente contratto assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti stabiliti accordi successivi ai concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, o concessi collettivamente, tanto per le retribuzioni ad economiche per quelle a cottimo, a titolo di adeguamento salariale, sotto qualsiasi forma o denominazione. I guadagni di fatto, sia ad economia e sia a cottimo, che eccedono gli aumenti collettivi di cui sopra, saranno conservati in cifra e riportati sui nuovi minimi, fino all'aggiornamento, per i cottimisti, delle tariffe di cottimo. Così ad esempio: situazione precedente: paga base L. 20 + utile cottimo L. 10 = L. 30 (guadagno globale precedente); a nuova situazione: paga base L. 27 + utile cottimo L. 10 = L. 37 (nuovo guadagno globale). Tanto per gli operai quanto per gli impiegati e per le categorie intermedie i terzi elementi, le indennità integrative e simili sono assorbiti per un 20 per cento del loro importo, con un minimo di lire 20 giornaliere, all'atto dell'applicazione dell'aumento del 35 per cento, e, per un ulteriore per cento della loro entità attuale, all'atto dell'applicazione degli accordi nazionali di Categoria.
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COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO (Art. 4 Norme per la disciplina del trattamento economico del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.) — Testo vigente | Portale Normativo