Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria

Art. 14

FERIE FRAZIONATE

In vigore dal 25 ott 1960
In caso di cessazione di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata, sulla retribuzione globale di fatto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-14

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