Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 16
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI OPERAI
In vigore dal 25 ott 1960
Per tutte le giornate festive - considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili - sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festività infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro delle province, in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facoltà di optare per il mantenimento degli accordi locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-16