Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 20
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 25 ott 1960
Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni complessive di maggior favore, individuali o collettive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-20