Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 15
FESTIVITÀ CADENTI NEL PERIODO FERIALE
In vigore dal 25 ott 1960
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-15