Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 19
ASSEGNI FAMILIARI
In vigore dal 25 ott 1960
Gli assegni famigliari per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 per cento limitatamente alle quote per i figli.
Le parti si impegnano a sollecitare l'emanazione del relativo provvedimento legislativo e la categoria industriale dichiara di accollarsi l'onere dei maggiori contributi necessari.
Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla data di cui al primo comma dell' e di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-19