CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 7
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 23 ott 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia, e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'azienda dovrà preavvisarne l'operaio possibilmente quarantotto ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno ventiquattro ore, l'operaio che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà il diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-7