CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 4

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-4

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ORARIO DI LAVORO (Art. 4 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo