CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 9

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 23 ott 1960
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione. Iniziative interaziendali atte ad istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-9

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ISTRUZIONE PROFESSIONALE (Art. 9 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo