CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 11

PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria con le modalità di cui appresso. Quando è destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza; all'operaio dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima contrattuale della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, aspettativa, chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a mesi sei, ecc., nei quali casi il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Il passaggio di categoria avverrà solo quando il lavoratore assente avrà cessato la sua attività presso l'azienda o comunque sarà stato adibito ad altre lavorazioni. Quando è destinato temporaneamente a mansioni che comportino diminuzione di retribuzione, all'operaio verrà corrisposta la normale retribuzione che percepiva nel reparto di provenienza. In caso di passaggio definitivo a mansioni inferiori, sia per richiesta dell'operaio sia per cessazione di attività di un reparto che comporti eventualmente l'impiego degli operai addetti a tale reparto in mansioni di categoria inferiore, la retribuzione sarà ragguagliata a tale inferiore categoria. Se accetta le nuove mansioni inferiori l'operaio conserva l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione per il periodo antecedente al passaggio di mansioni. L'operaio che non accetti le nuove mansioni potrà chiedere di essere licenziato con le indennità spettanti in caso di licenziamento non ai sensi dell' (Provvedimenti disciplinari). L'operaio che esplichi con carattere di continuità più mansioni corrispondenti a categorie diverse, verrà assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-11

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PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo