CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
In vigore dal 23 ott 1960
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale di cui all' (orario di lavoro) e all' (addetti ai lavori discontinui) del presente Contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività nazionali e infrasettimanali.
L'operaio non potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti consentiti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione (da calcolarsi sulla paga oraria individuale più il minimo contrattuale di cottimo per i "cottimisti", sulla paga oraria di fatto per i lavoranti ad economia; più indennità di contingenza):
1) lavoro straordinario diurno........... 25%
2) lavoro straordinario notturno......... 50%
3) lavoro straordinario festivo (oltre le
8 ore)................................ 50%
4) lavoro notturno non compreso in turni. 35%
5) lavoro notturno compreso in turni av-
vicendati............................. 15%
6) lavoro festivo........................ 42%
7) lavoro nei giorni domenicali per gli
operai lavoranti a turni avvicendati,
nei due turni domenicali.............. 10%
Le percentuali di maggioranze sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-12