CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In vigore dal 23 ott 1960
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale di cui all' (orario di lavoro) e all' (addetti ai lavori discontinui) del presente Contratto. È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. È lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività nazionali e infrasettimanali. L'operaio non potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti consentiti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione (da calcolarsi sulla paga oraria individuale più il minimo contrattuale di cottimo per i "cottimisti", sulla paga oraria di fatto per i lavoranti ad economia; più indennità di contingenza): 1) lavoro straordinario diurno........... 25% 2) lavoro straordinario notturno......... 50% 3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)................................ 50% 4) lavoro notturno non compreso in turni. 35% 5) lavoro notturno compreso in turni av- vicendati............................. 15% 6) lavoro festivo........................ 42% 7) lavoro nei giorni domenicali per gli operai lavoranti a turni avvicendati, nei due turni domenicali.............. 10% Le percentuali di maggioranze sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-12

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LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo