CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 5
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
In vigore dal 23 ott 1960
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le dieci ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Per le ore di lavoro normale eccedenti le 8 giornaliere si farà riferimento agli accordi interconfederali vigenti e le stesse saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50%.
L'indennità giornaliera di contingenza è ragguagliata, per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ad un orario di 10 ore od a quel maggiore orario sopra previsto.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore a 8 ore, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura, giornaliera.
Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato, deve essere adottata, come quota oraria dell'indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-5