CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 10

DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 23 ott 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo per il lavoro ad economia. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-10

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