CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 10
10 / 127DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
In vigore dal 23 ott 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-10