CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 15

RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di riduzione di lavoro, la ditta procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro e - possibilmente - alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-15

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RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo