CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 19

FERIE

In vigore dal 23 ott 1960
L'operaio che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura: con anzianità da 1 a 8 anni compiuti, 12 giorni; con anzianità da oltre gli 8 e fino ai 15 anni compiuti, 14 giorni; con anzianità, da oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti, 16 giorni; con anzianità oltre i 20 anni, 18 giorni. All'inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel previsto dall' del presente Contratto, in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse. Nel caso in cui l'azienda ritenga per la sua necessità di produzione di non avvalersi della facoltà di pagare le anzidette festività potrà sostituire al pagamento stesso il corrispondente prolungamento del periodo feriale. Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà prescelto di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio, e non potrà avere inizio in giorno festivo. Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto l'operaio è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è consentita la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, l'operaio non possa godere dell'intero periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennità sostitutiva, pari alla retribuzione giornaliera di fatto. Il periodo di preavviso cui può essere considerate come periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, anche nel corso del primo anno di servizio, all'operaio spetterà il pagamento delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nei casi di ferie collettive all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Chiarimento a verbale. Agli operai in servizio al 1 gennaio 1949 verrà conservata ad personam, ai soli effetti del godimento delle ferie, quella maggiore anzianità convenzionale maturata presso altra azienda del ramo, che risulti comprovata ed abbia già dato luogo in passato al godimento di un maggior periodo feriale. Tale concessione non sarà invece operante per gli assunti successivamente alla predetta data.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-19

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FERIE (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo