CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 22
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 23 ott 1960
Nel caso di matrimonio compete all'operaio un periodo di congedo di dieci giorni consecutivi. In relazione a quanto sopra spetta agli operai di ambo i sessi un assegno di importo pari a 80 ore di retribuzione oraria di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'istituto di Previdenza Sociale a tale titolo, in base al vigente accordo interconfederale 31 maggio 1941 laddove viene regolato l'istituto del congedo matrimoniale.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro I trenta giorni successivi all'iniziò del periodi di congedo.
Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-22