Art. 22 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 22

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 23 ott 1960
Nel caso di matrimonio compete all'operaio un periodo di congedo di dieci giorni consecutivi. In relazione a quanto sopra spetta agli operai di ambo i sessi un assegno di importo pari a 80 ore di retribuzione oraria di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'istituto di Previdenza Sociale a tale titolo, in base al vigente accordo interconfederale 31 maggio 1941 laddove viene regolato l'istituto del congedo matrimoniale. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro I trenta giorni successivi all'iniziò del periodi di congedo. Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-22