CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 20
FESTIVITÀ
In vigore dal 23 ott 1960
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile);
la Festa del Lavoro (1 maggio);
la Fondazione della Repubblica (2 giugno);
il giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre);
c) Capo d'Anno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio) S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedi di Pasqua (mobile);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
d) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo
stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del Santo Patrono di cui al punto d).
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sarà concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-20