CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 20

FESTIVITÀ

In vigore dal 23 ott 1960
Sono considerate festività: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione (25 aprile); la Festa del Lavoro (1 maggio); la Fondazione della Repubblica (2 giugno); il giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre); c) Capo d'Anno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio) S. Giuseppe (19 marzo); Lunedi di Pasqua (mobile); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); SS. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); d) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del Santo Patrono di cui al punto d). Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sarà concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-20

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FESTIVITÀ (Art. 20 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo