CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 25

TRASFERIMENTI

In vigore dal 23 ott 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diversa località, e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari viventi a carico che con lui effettivamente si trasferiscono, nonché delle masserizie. Limitatamente per l'operaio, l'azienda in più di tali spese riconoscerà una speciale indennità di trasferimento che assorbe ogni e qualsiasi indennità di trasferta, nella misura corrispondente alla paga normale (paga di fatto e contingenza) per 100 ore se celibe e 200 ore se con familiari viventi a carico. Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi. Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento ed a causa di ciò sorga vertenza che determini la rottura del rapporto di lavoro, allo stesso competerà la normale indennità di liquidazione prevista dal presente contratto. In caso di cessazione di una lavorazione, in uno stabilimento di una azienda e di attivazione della lavorazione stessa in altro stabilimento della medesima azienda, sito in altra provincia, o di incremento di produzione in questo secondo stabilimento, gli eventuali trasferimenti di maestranze del primo al secondo stabilimento, sempre che gli stessi siano di apprezzabili dimensioni, andranno regolati con accordi particolari, a deroga di quanto fissato nel presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-25

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TRASFERIMENTI (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo