CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 28

CONTEGGIO PAGA

In vigore dal 23 ott 1960
La paga sarà effettuata mensilmente o per altro periodo, secondo consuetudine, mediante buste o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenze e ritenute che la compongono. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinché l'ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente al regolamento delle differenze agli operai interessati. Trascorso tale periodo di 5 giorni le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta paga del periodo successivo. Sul totale delle competenze, se mensili, sarà corrisposto all'operaio, trascorsa una quindicina, un acconto fisso corrispondente a circa il 50% della retribuzione media globale netta mensile salvo diversa consuetudine.
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CONTEGGIO PAGA (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo