CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 29

FORMA DI PRESTAZIONE DEL LAVORO E SUA RETRIBUZIONE

In vigore dal 23 ott 1960
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo. L'operaio è retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme: a) a cottimo individuale; b) a cottimo collettivo; c) con altre forme di incentivo; determinate in relazione alle possibilità tecniche ed all'incremento della produzione. Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10% del minimo di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto, con la stessa tariffa nei periodi sopraindicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 10%. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell'articolo 2100 del Codice civile. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ed all'operaio saranno concessi acconti sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo. Il precedente comma non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, oppure quando per necessità produttiva l'operaio cottimista venga temporaneamente adibito a lavorazioni del medesimo genere che presentino particolari esigenze per cui l'azienda stessa consideri impossibile l'applicazione di tariffe di cottimo. Quando siano state attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Per il settore delle terraglie dolci (domestico), il minimo di cottimo è fissato nell'8% del minimo di paga base. Trattamento minori in addestramento il minore che entri nel ciclo della produzione quale aiutante dell'operaio cottimista percepirà oltre la sua retribuzione individuale: per il primo anno il 35% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale è affiancato; per il secondo anno il 55% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale è affiancato; per il terzo anno il 70% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale è affiancato. Il minore in addestramento, superato il periodo massimo di tre anni, avrà diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato. Il minore in addestramento che ha compiuto la metà del periodo di addestramento medesimo, anche in più aziende del ramo stesso, può richiedere di essere sottoposto ad un esperimento per conseguire il passaggio ad operaio qualificato. Tale esperimento, se negativo, potrà essere ripetuto ad intervalli di sei mesi.
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FORMA DI PRESTAZIONE DEL LAVORO E SUA RETRIBUZIONE (Art. 29 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo