CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 31
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI
In vigore dal 23 ott 1960
Previa contestazione all'interessato, le trattenute per risarcimento dei danni saranno fissate dalla Direzione in relazione al danno arrecato e alle circostanze in cui il danno stesso si è verificato. Dette trattenute, in ogni periodo di paga, non potranno essere superiori al 10% del salario netto, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi la trattenuta può essere operata fino a concorrenza della totalità delle competenze dovute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-31