Art. 31 · TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 31

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TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI

In vigore dal 23 ott 1960
Previa contestazione all'interessato, le trattenute per risarcimento dei danni saranno fissate dalla Direzione in relazione al danno arrecato e alle circostanze in cui il danno stesso si è verificato. Dette trattenute, in ogni periodo di paga, non potranno essere superiori al 10% del salario netto, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi la trattenuta può essere operata fino a concorrenza della totalità delle competenze dovute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-31