CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 28
28 / 127CONTEGGIO PAGA
In vigore dal 23 ott 1960
La paga sarà effettuata mensilmente o per altro periodo, secondo consuetudine, mediante buste o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenze e ritenute che la compongono.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinché l'ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente al regolamento delle differenze agli operai interessati.
Trascorso tale periodo di 5 giorni le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta paga del periodo successivo.
Sul totale delle competenze, se mensili, sarà corrisposto all'operaio, trascorsa una quindicina, un acconto fisso corrispondente a circa il 50% della retribuzione media globale netta mensile salvo diversa consuetudine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-28