CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 23
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ
In vigore dal 23 ott 1960
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-23