CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 23

TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

In vigore dal 23 ott 1960
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-23

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TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ (Art. 23 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo