CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 18

ASSENZE

In vigore dal 23 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata, potrà essere punita ai sensi dell'articolo riguardante i provvedimenti disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-18

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ASSENZE (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo