Art. 18 · ASSENZE
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 18

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ASSENZE

In vigore dal 23 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata, potrà essere punita ai sensi dell'articolo riguardante i provvedimenti disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-18