CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 17
REGOLAMENTO INTERNO
In vigore dal 23 ott 1960
Là dove esista, o fosse in seguito redatto dall'azienda un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-17