CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 6

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue: a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sarà aperto il cancello; b) il secondo segnale sarà dato 5 minuti, prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale sarà dato all'ora: fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sarà chiuso il cancello ed ogni operaio deve iniziare il lavoro. Trascorsi 15 minuti dal terzo segnale resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari. La fine dell'orario di lavoro sarà preannunciata da un apposito segnale con 5 minuti di anticipo, ma soltanto ad un secondo segnale il lavoratore sarà autorizzato a cessare l'effettivo lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, semprechè il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-6

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INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO (Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo